Regulation
DIUM
Regolamento del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale
Emanato con D.R. 95 del 28.02.2017
TITOLO I
FINALITÀ DEL DIPARTIMENTO
Art. 1 - Definizione e finalità del Dipartimento
1. Il Dipartimento di “Studi umanistici e del patrimonio culturale” (DIUM) della Università degli Studi di Udine, di seguito denominato: "Dipartimento", svolge le proprie attività istituzionali di ricerca e didattica nonché quelle rivolte all’esterno, correlate ed accessorie, negli ambiti scientifici e didattici previsti dalle Aree CUN 10, 11, 14.
2. In accordo con quanto enunciato dagli artt. 3 e 27 dello Statuto, il Dipartimento ha la finalità di promuovere, coordinare e gestire la ricerca scientifica e l’attività didattica e formativa facenti prioritariamente riferimento alle Aree di cui al comma 1, comprendenti i settori scientifico disciplinari elencati nell’Allegato A al presente Regolamento.
3. L’uso, nel presente regolamento, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti e stati giuridici è da intendersi riferito ad entrambi i generi e risponde pertanto solo ad esigenze di semplicità del testo.
TITOLO II
STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI
Art. 2 - Organi e strutture del Dipartimento
1. Secondo le previsioni dell’art. 28 dello Statuto, organi necessari del Dipartimento sono il Direttore e il Consiglio di Dipartimento. Organo facoltativo è la Giunta di Dipartimento. Strutture facoltative sono: le Sezioni, la Commissione ricerca del Dipartimento e la Commissione didattica di Dipartimento.
2. Per quanto concerne il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Giunta di Dipartimento, le Sezioni e le Commissioni ricerca e didattica, si fa rinvio alle disposizioni statutarie e Regolamentari di rango sovraordinato al presente Regolamento, nonché alle disposizioni che seguono.
3. Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni di programmazione e pianificazione richieste dalla vigente normativa.
Art. 3 - Sedute del Consiglio e verbalizzazione
1. Per quanto concerne le sedute del Consiglio di Dipartimento e la verbalizzazione delle sedute degli organi o delle Commissioni, si fa rinvio alla disposizioni statutarie e regolamentari di rango sovraordinato al presente Regolamento.
Art. 4 - Giunta di Dipartimento
1. La Giunta è attivata con motivata delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La Giunta è costituita dal Direttore, dal delegato alla ricerca e dal delegato alla didattica, se nominati, dal Responsabile dei servizi dipartimentali, da un professore di I fascia, da un professore di II fascia, da un ricercatore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo tra quelli presenti in Consiglio di Dipartimento e da due studenti tra quelli presenti in Consiglio di Dipartimento. Costoro sono eletti a scrutinio segreto dai professori di I e II fascia, dai ricercatori, dal personale tecnico-amministrativo del Dipartimento e dagli studenti presenti in Consiglio di Dipartimento.
Art. 5 - Commissione ricerca di Dipartimento
1. La Commissione ricerca è attivata con motivata delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La Commissione ricerca è composta dal Direttore e/o dal suo delegato, dai coordinatori delle Sezioni di cui all’art. 7, laddove istituite e dal responsabile tecnico-amministrativo della ricerca. Nel caso non siano istituite le Sezioni, è composta, oltre che dal Direttore e/o dal suo delegato, da professori o ricercatori individuati dal Consiglio di Dipartimento e dal responsabile del servizio di supporto alla ricerca.
3. La Commissione ricerca è presieduta dal Direttore o dal suo delegato.
4. Le funzioni della Commissione ricerca sono stabilite dall’art. 31 dello Statuto.
Art. 6 - Commissione didattica di Dipartimento
1. La Commissione didattica è attivata con motivata delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La Commissione didattica è composta
- dal Direttore del Dipartimento e/o dal suo delegato;
- dai Coordinatori dei corsi di studio attivati presso il Dipartimento;
- per i corsi interateneo: dai Coordinatori dei corsi stessi; qualora il Coordinatore non appartenga all’Università di Udine, il Direttore di Dipartimento individua un docente del corso che lo rappresenti;
- per i corsi di dottorato di ricerca: dai Coordinatori dei corsi con sede amministrativa presso il Dipartimento; se il Coordinatore non appartiene all’Università di Udine, il Direttore, d’intesa con il Coordinatore del corso, individua il rappresentante fra i componenti del Collegio appartenenti all’Università di Udine; se il coordinatore non appartiene al Dipartimento sede amministrativa del Corso, il Direttore, d’intesa con il Coordinatore del corso, individua il rappresentante tra i componenti del collegio appartenenti al Dipartimento;
- dal coordinatore delle Scuole di specializzazione;
- da una rappresentanza di due studenti, designata dai rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento.
- dal responsabile del servizio di supporto alla didattica.
3. La Commissione didattica è presieduta dal Direttore o dal suo delegato.
4. Le funzioni della Commissione didattica sono stabilite dall’art. 31 dello Statuto.
Art. 7 - Sezioni del Dipartimento
1. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, aggregazioni di docenti affini per finalità scientifiche o metodi di ricerca.
2. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa né contabile, né hanno una propria dotazione di personale.
3. Le Sezioni sono istituite con motivata delibera del Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ciascuna sezione può essere istituita previa richiesta motivata da una specifica proposta progettuale.
4. Le Sezioni promuovono al loro interno l’attività di ricerca, ne individuano le linee strategiche e favoriscono le collaborazioni interdisciplinari, evidenziando le risorse necessarie al raggiungimento dei propri obiettivi.
5. Ogni docente o ricercatore può aderire ad una sola Sezione senza che ciò gli precluda la possibilità di collaborare con altre Sezioni
6. L'adesione di docenti e ricercatori alle singole Sezioni è ratificata dal Consiglio e può essere modificata o rinnovata all'inizio di ogni anno accademico
7. Il "coordinatore" della Sezione - che dura in carica un anno e può essere ridesignato - viene designato, tra i docenti di ruolo, dagli afferenti alla Sezione stessa. La sua nomina viene ratificata dal Consiglio.
8. Al termine di ogni anno accademico il coordinatore della Sezione deve sottoporre al Consiglio una relazione sull’attività svolta ed un piano preventivo per l’anno successivo.
9. Le Sezioni possono essere disattivate dal Consiglio ove vengano meno i requisiti previsti per l’attivazione o le motivazioni scientifiche.
TITOLO III
ATTIVITÀ
Art. 8 - Esercizio dell'attività di ricerca scientifica
1. Il Dipartimento garantisce a tutti i docenti e i ricercatori afferenti l'esercizio effettivo della libertà di ricerca nell'ambito dei settori disciplinari di cui all' "allegato 'A' ", mettendo a loro disposizione, in relazione alle diverse esigenze e compatibilmente con le disponibilità di risorse, ciò di cui necessitano.
2. Il Dipartimento, previa delibera del Consiglio, può accogliere altri soggetti in qualità di "ospiti temporanei" per fini di ricerca o di didattica, su richiesta diretta di un afferente, o sulla base di accordi internazionali.
Art. 9 - Prestazioni di ricerca e di formazione a favore di terzi
1. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche attraverso l'attività di ricerca e consulenza, nonché l’attività di formazione e aggiornamento professionale, stabilite mediante contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, secondo quanto disposto dalle norme statutarie e regolamentari d'Ateneo.
Art. 10 - Attività di ricerca in cooperazione
1. Il Dipartimento persegue le sue finalità anche mediante l'istituzione di Centri di ricerca e/o l’adesione a Centri interdipartimentali di ricerca.
2. La gestione amministrativa e contabile dei Centri di cui al comma 1 è attribuita a uno dei Dipartimenti proponenti.
Art. 11 - Diffusione dei risultati della ricerca
1. Il Dipartimento organizza seminari, conferenze, convegni e iniziative diverse a carattere scientifico, anche attraverso collegamenti con analoghe strutture italiane e/o estere.
2. Compatibilmente con la disponibilità di risorse, il Dipartimento promuove e favorisce la pubblicazione e/o la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche dei suoi afferenti.
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 12 - Adozione e modifiche al Regolamento interno
1. L'adozione, le modifiche e le integrazioni del presente Regolamento sono deliberate, per quanto di competenza, dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta.
Art. 13 - Natura del Regolamento
1. Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno della struttura, ai sensi di quanto in materia previsto dallo Statuto di Ateneo.
Art. 14 - Norma di chiusura e rinvio
1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Udine.